Schematica, ma precisa, rappresentazione policroma di una parte dell’acquedotto di Pitigliano, con l’indicazione delle proprietà adiacenti: l’orto e la casa di Don Niccola Capitani, la stalla e i magazzini di Antonio Paganelli, il residuo dell’antica Fortezza di Francesco Gorini e infine un fabbricato in costruzione sempre del sig. Gorini. Quest’ultimo edificio viene indicato in rosso. Dalla documentazione attinente all’affare si apprende che il fabbricato è stato realizzato in prossimità del condotto, non rispettando la distanza prevista dal Regolamento approvato il 18 agosto 1832.Nonostante questo, il sig. Gorini chiede di poter continuare i lavori di costruzione dimostrando di non aver arrecato nessun danno all’acquedotto e che una simile concessione era stata fatta in precedenza al sig. Nicola Capitani. La richiesta viene approvata, a patto però che vengano rispettate le condizioni prescritte dall’ingegnere di circondario nel “Rapporto sull’Istanza Gorini relativa a Fabbricare lungo il Condotto di Pitigliano”, come il divieto di aprire porte e finestre nel muro a ridosso del condotto e la realizzazione di un marciapiede o una zanella sopra il muro del condotto per dare scolo alle acque della gronda del fabbricato. Viene inoltre stabilito che il sig. Gorini non possa chiedere alcun risarcimento nel caso in cui i lavori di restauro o manutenzione dell’acquedotto possano un futuro provocare danni al fabbricato e che siano a sue spese anche i possibili danni che potrebbero essere arrecati al condotto dai lavori di costruzione da lui intrapresi. La data viene attribuita in relazione alla documentazione scritta attinente all’affare. L’autore è l’ingegnere che ha redatto il rapporto sull’istanza avanzata dal Gorini. Su Pitigliano si vedano anche le cc. 20r-21r (pratica n. 14), filza 395.